lunedì 7 aprile 2014

STATUTO PROVVISORIO

  • Articolo 1 - Denominazione e Sede
  • E' tra essi soggetti fondatori Alberto Calle, Carlo Vecchiarelli, Emanuele Manzo, Gianluca Gianmatteo, Pasquale Romi, Raffaele Corbo ed Angioletta Pranzo, costituita un'Associazione con la Denominazione "Movimento Politico Italia Rinascente" più semplicemente indicata qui di seguito anche semplicemente "Movimento" o "Associazione". L'Associazione ha, alla data della costituzione, sede a Roma.

    • Articolo 2 - Scopi associativi
    "Movimento Politico Italia Rinascente" è un Movimento che ha il fine di attuare un programma politico che, sulla base dei principi di libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale, merito ed equità fiscale, si ispira ai valori della tradizione nazionale, liberale e popolare, in coerenza con la scelta di partecipazione dell'Italia al progetto di coesione politica ed economica in ambito Europeo ed Internazionale.

    "Il Movimento Politico Italia Rinascente" promuove nel rispetto dell'indipendenza e dell'unità nazionale, la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie e confessioni religiosi.

    Il Movimento svolge il proprio programma attraverso l'azione politica dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori e simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti di partecipazione all'amministrazione e al governo del Paese, anche solo attraverso l'espressione del proprio voto, in occasione delle consultazioni elettorali cui "Il Movimento Politico Italia Rinascente" prenderà parte con la presentazione di proprie liste di candidati.

    "Il Movimento Politico Italia Rinascente" ha, pertanto, come proprio principale scopo quello della partecipazione con liste di propri candidati, anche in collegamento, in unione o in via congiunta con altre forze e formazioni politiche, alle consultazioni elettorali che si terranno per il rinnovo del Parlamento nazionale, per l'elezione dei Presidenti delle Regioni e per il rinnovo dei Consigli regionali, per l'elezione dei Presidenti delle Provincie e per il rinnovo dei Consigli provinciali, per l'elezione dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali, per l'elezione dei componenti italiani al Parlamento europeo, oltre che per l'elezione dei componenti di ogni altro consesso politico o amministrativo di cui è previsto il rinnovo elettivo.

    L'Associazione ha, infine, come ulteriore precipuo scopo quello della partecipazione al dibattito e, in generale, all'attività politica e istituzionale, in ogni sede politica e in ogni sede istituzionale, ora come anche nel prosieguo, in ogni sua tradizionale forma e, segnatamente, attraverso l'attività dei Gruppi che, conformemente a quanto previsto nei relativi Regolamenti, esso forma tra coloro che già sono ora eletti nella sede parlamentare nazionale e in ogni altra sede istituzionale, oltre che tra coloro che lo saranno in futuro.

    • Articolo 3 - Organi associativi
    Sono organi dell'Associazione:

    1. il Consiglio Direttivo;
    2. il Comitato di Presidenza;
    3. il Tesoriere e i Vice Tesorieri;
    4. l'Assemblea degli eletti.
    Sono chiamati per unanime volontà dei comparenti, a comporre inizialmente il Consiglio Direttivo i signori: Alberto Calle, Carlo Vecchiarelli, Gianluca Gianmatteo, Raffaele Corbo, Angioletta Pranzo.

    I comparenti Alberto Calle, Carlo Vecchiarelli e Gianluca Gianmatteo, che, presenti, dichiarano di accettare, sono chiamati a costituire il Comitato di Presidenza.

    Sono altresì chiamati, per unanime volontà dei comparenti, a svolgere la funzione di Tesoriere;

    1. Emanuele Manzo;
    2. Pasquale Romi.
    Il Tesoriere partecipa, con diritto di voto ai lavori del Consiglio Direttivo provvisorio e del Comitato di Presidenza.

    • Articolo 4 - Compiti degli organi associativi
    Al Consiglio Direttivo provvisorio, come costituito a norma dell'articolo 3), è assegnato il compito di redigere lo Statuto definitivo del Movimento e ogni altra regola associativa, che saranno sottoposti per l'approvazione all'Assemblea.

    Il Comitato di Presidenza ha facoltà di nominare uno o più relatori che procederanno ad elaborare e redigere la proposta di Statuto da sottoporre al Consiglio Direttivo, con facoltà di ciascun componente dello stesso di proporre emendamenti nel termine che sarà fissato. La proposta di Statuto risulterà approvata, ove consegua la condivisione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

    Il Comitato di Presidenza sottoporrà quindi la proposta, nel testo approvato, all'esame dell'Assemblea, che provvederà a convocare perché la stessa sia tenuta non oltre il ... (ancora da definire).

    Lo Statuto proposto risulterà definitivamente adottato, ove consegua il voto favorevole di almeno la metà + 1 dei partecipanti all'Assemblea.

    Il Consiglio Direttivo provvisorio, il Comitato di Presidenza, il Tesoriere, nominati con il presente atto, durano in carica sino alla data che sarà stabilità nel corso dell'Assemblea di cui sopra. Il Consiglio Direttivo provvisorio provvederà agli adempimenti occorrenti per procedere alla nomina dei previsti organi statutarie. centrali e periferici, ogni che per altro adempimento che sarà ad esso assegnato in tale sede.

    Lo Statuto definitivo del Movimento e ogni altra regola associativa e di funzionamento dello stesso sono redatti in conformità ai principi e alle disposizioni contenute nella legge 6 luglio 2012 n. 96 in materia (fra l'altro) di garanzia di trasparenza dei rendiconti e saranno informati ai principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti, così come espressamente prescritto nell'articolo 5) della Legge citata.

    • Articolo 5 - Altri compiti degli organi associativi
    Al Consiglio Direttivo provvisorio è assegnato il compito, per unanime volontà dei qui comparenti fondatori, di procedere alla selezione dei Candidati che saranno presentati alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento Nazionale, per l'elezione dei Presidenti delle Regioni, e per il rinnovo dei relativi Consigli Regionali, oltre che in occasione dell'indizione di ogni altra competizione elettorale.

    Il Consiglio Direttivo provvisorio provvede a quanto sopra curando che siano rispettati i principi riguardanti la parità di genere, come sanciti nelle vigenti disposizioni; provvede altresì a previamente sollecitare l'indicazione di possibili candidati da parte di ordini professionali, di associazioni di cittadini, di imprese e di lavoratori, con lo scopo di formare liste il più possibile rappresentative della pluralità sociale, e in modo tale da determinare che non meno di un terzo di coloro che individuerà come possibili candidati provenga dalla partecipazione diffusa dei cittadini. Provvede a garantire la partecipazione degli elettori alla composizione delle liste e alla scelta delle cariche monocratiche oggetto delle elezioni anche attraverso l'indizione di elezioni primarie, qualora il sistema elettorale non preveda lo strumento delle preferenze o altro sistema che garantisca la libera scelta dell'elettore.

    Al Consiglio Direttivo provvisorio è inoltre assegnato il compito di dar luogo alla composizione delle liste che saranno presentate nelle consultazioni elettorali di cui sopra, con l'indicazione specifica di ogni singolo candidato e della relativa posizione all'interno della lista, procedendovi con voto a maggioranza qualificata dei suoi componenti, sentito il Comitato etico di cui all'articolo 7) e senz'altro attenendosi alle indicazioni di quest'ultimo ove le stesse siano state espresse a maggioranza qualificata anche da esso. Qualora il Consiglio Direttivo provvisorio non conseguisse il voto a maggioranza qualificata in una delle decisioni da assumere in relazione a quanto sopra, la medesima è demandata Comitato di Presidenza, che assume le decisioni con voto a maggioranza qualificata dei componenti.

    Al Comitato di Presidenza e ai legali rappresentanti del Movimento è assegnato il compito di procedere a tutto quanto occorrente per la presentazione delle liste dei candidati, ivi compresso l'assolvimento degli adempimenti formali e di carattere amministrativo previsti dalle vigenti leggi e di qualsiasi altri stabilito o comunque necessario, con facoltà di conferire delega a terzi, anche non aderenti al Movimento, per l'esecuzione di uno o più atti, ove ciò risulti previsto e consentito dalle vigenti disposizioni.

    Il Comitato di Presidenza procede a quanto disposto dai commi 1,2 e 3 che precedono, strettamente attenendosi anch'esso a quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente articolo 4).

    • Articolo 6 - Adesione all'associazione
     La partecipazione al "Movimento Politico Italia Rinascente" è assicurata a tutti coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all'articolo 2) che precede e che ne condivideranno i programmi elettorali e di funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi.

    Il Consiglio Direttivo provvisorio provvede all'attivazione di un "sito internet", contenente ogni utile indicazione per procedere all'adesione al Movimento, parimenti da esso stabilita.

    Provvede altresì all'approntamento dei più idonei strumenti di comunicazione, altre che all'adesione del "Movimento Politico Italia Rinascente" ai correnti "Social Network", con lo scopo di favorire la partecipazione diffusa dei cittadini all'attuazione del suo programma politico, procurando soprattutto che tale partecipazione risulti il più possibile consapevole e determinata, fondata su dibattito e permanente possibilità di scambio d'opinioni.

    • Articolo 7 - Comitato Etico

     E' costituito, in via transitoria e provvisoria, sino a quando l'Assemblea di cui all'articolo 4) non avrà approvato il definitivo Statuto, pure comprendente l'indicazione degli organi di direzione e di funzionamento del Movimento, e le relative modalità di elezione e di nomina, un Comitato Etico, costituito da tre componenti e presieduto da quello di essi di maggiore età, cui è affidato il compito di esaminare le candidature predisposte in forza di quanto previsto dall'articolo 5) che precede, al fine di validarne la compatibilità con le vigenti leggi, oltre che con l'esigenza del Movimento di proporre agli elettori esclusivamente candidati che, anche sotto il profilo della semplice opportunità, non possano essere sottoposti a fondate ragioni di censura, prevedendo in particolare l'esclusione dalle liste per coloro i quali abbiano subito una condanna irrevocabile, per reati infamanti.

    Analogo vaglio è compiuto dal Comitato Etico, in relazione alla sussistenza e persistenza delle qualità di cui sopra in capo a coloro i quali aderiscono a qualunque titolo al Movimento, proponendone - se del caso - l'esclusione su cui si pronuncia il Consiglio Direttivo.

    I componenti del Comitato Etico, che rimangono in carica così come previsto per i componenti del Consiglio Direttivo provvisorio nell'articolo 4) che precede, sono inizialmente indicati dal Comitato di Presidenza, con decisione a maggioranza qualificata dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla stipula del presente atto.
    • Articolo 8 - Organizzazione territoriale
    In via provvisoria e sino a che non sarà provveduto, con l'approvazione del definitivo Statuto di "Movimento Politico Italia Rinascente", alla compiuta definizione delle organizzazioni a carattere territoriale e dei rispettivi sistemi di funzionamento e di rappresentanza, i comparenti stabiliscono che l'azione politica del Movimento sia promossa e coordinata su base regionale da Consigli Direttivi Regionali provvisori composti ciascuno da tre membri, alla cui nomina dà luogo il Comitato di Presidenza, che provvede altresì alla nomina del relativo coordinatore provvisorio.

    I Consigli Direttivi Regionali provvisori svolgeranno azione tesa a favorire la formazione di aggregazioni di cittadini, anche a carattere spontaneo, che, riconoscendosi nei valori e nel programma politico del "Movimento Politica Italia Rinascente" vorranno concorrerne all'attuazione.

    Tali aggregazioni, anche costituite nella forma dei Circoli, potranno formarsi e costituirsi senza particolare formalità secondo le modalità indicate dal Comitato di Presidenza.

    Il Consiglio Direttivo provvisorio determinerà la facoltà di utilizzo della denominazione e del simbolo di "Movimento Politico Italia Rinascente", che potrà essere tuttavia concessa anche in via temporanea e provvisoria e comunque in qualunque momento insindacabilmente revocata.
    • Articolo 9 - Patrimonio e funzionamento
    L'Associazione non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al proprio funzionamento.

    Il patrimonio iniziale è costituito dalle somme e dai beni conferiti dai fondatori, dai membri del Consiglio Direttivo provvisorio e da coloro che abbiano voluto sostenere il progetto associativo fin dal suo avviamento.

    Il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata, ovvero, in assenza di quest'ultima, il Comitato di Presidenza, stabilisce le modalità di costituzione o accrescimento del patrimonio.
    • Articolo 10 - Il Simbolo
    Costituisce altresì patrimonio comune del "Movimento Politico Italia Rinascente" il simbolo dello stesso, che è rappresentato da:

    <<Pentola con la Tricolore e il Mestolo con una mano>>

    Il simbolo è quello ben noto a tutti i comparenti ed è quello che indicativamente è rappresentato graficamente nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

    A tale riguardo il comparente ......  dichiara di autorizzare gratuitamente a tempo indeterminato l'utilizzo del relativo simbolo dal medesimo depositato per la registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il .... prot. ......  per il tramite della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di ..... il ....... al numero ........., registrato ....... al n.........

    Il Consiglio Direttivo potrà, di volta in volta, su proposta del Comitato di Presidenza, stabilire che il medesimo sia integrato a seconda dell'utilizzo, mediante aggiunta di simboli, nomi e diciture all'interno di esso, senza che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del Simbolo stesso.
    • Articolo 11 - Tesorieri e Rappresentanza Legale
     La rappresentanza legale del "Movimento Politico Italia Rinascente", di fronte ai terzi ed in giudizio, compete congiuntamente a coloro che svolgono la funzione di Tesoriere e Vice Tesoriere.

    Ai soli fini di cui al II comma dell'art. 36 C.C., il Movimento potrà stare in giudizio nella persona del Tesoriere con firma tra loro congiunta, salvo delega ad uno di loro conferita a maggioranza qualificata, ai quali, secondo gli accordi dei fondatori, è conferita - solo a tale limitato fine - la Direzione del Movimento.

    I medesimi hanno facoltà e, se su indicazione del Comitato di Presidenza, obbligo di assegnare deleghe, anche a terzi non aderenti al Movimento, per lo svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse.

    Il Comitato di Presidenza può altresì attribuire a uno o più componenti del Consiglio Direttivo provvisorio, o anche a persone estranee a questo, specifici compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, attribuendo i relativi occorrenti poteri.

    E' di specifica competenza congiunta del Tesoriere, ovvero di persone da loro delegate, la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, nonché la presentazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della richiesta ai sensi dell'articolo 1) comma 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltre che, ancora la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.
    • Articolo 12 - Rendiconto
    Al termine di ciascun anno è redatto a cura del Tesoriere rendiconto economico dell'esercizio con le modalità previste nell'articolo 8) della legge 2 gennaio 1997, n. 2 come modificato dall'articolo 9) comma 23 della legge 6 luglio 2012 n.96.

    Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, sarà sottoposto per la relativa approvazione, previe verifiche da parte di Società di Revisione, ai sensi dell'articolo 9) comma 1 della legge 6 luglio 2012 n. 96, all'organo che risulterà all'uopo individuato nello Statuto definitivo.
    • Articolo 13 - Autorizzazioni "una tantum"
    I comparenti autorizzano i Legali Rappresentanti a compiere tutte le necessarie pratiche per il conseguimento dell'eventuale riconoscimento del Movimento da parte e presso le competenti Autorità e ad apportare al presente atto, ivi compresa la parte del medesimo in cui è stabilito il primo Statuto provvisorio, tutte le variazioni e modifiche che venissero eventualmente richieste.
    • Articolo 14 - Durata
    La durata del "Movimento Politico Italia Rinascente" è stabilita a tempo indeterminato, per unanime volontà dei comparenti.